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 https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/ercolini-ospite-del-pianeta-terra-festival

Ercolini ospite del "Pianeta Terra Festival"

 

 

Sabato 8 ottobre alle ore 19 presso la sala sala convegni di Confindustria toscana nord sita a Lucca in piazza Bernardini, 41 Rossano Ercolini, goldman environmental prize 2013, sarà ospite del Pianeta Terra festival, che vede studiosi nazionali e internazionali confrontarsi per costruire una visione nuova per il futuro del nostro Pianeta.

All’evento, dal titolo “Dall’ego-logia all’eco-logia: quando i cittadini possono fare la differenza”, sarà presente con Ercolini anche Samir de Chadarevian, advisor, storyteller ed editorialista.

Entrambi dialogheranno con Irene Ivoi sull’importanza di ripensare ad un modello economico, antropologico e culturale del tutto ego-logico e inadeguato a risolvere le grandi sfide dei nostri tempi.

Dall’ego-logia all’eco-logia, un gioco di parole che fa appello ad una sfida:  il passaggio dal “modello lineare” (estrazione, produzione, consumo, smaltimento) centrato sullo sfruttamento sconsiderato della natura al “modello circolare” basato sul rispetto dei tempi e dei modi della rigenerazione ambientale.

L’ingresso all’incontro è gratuito fino ad esaurimento posti.

 

 

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Segreto di stato anche per gli inceneritori? PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
venerdì 16 maggio 2008

Nel caso eventuale degli inceneritori (come al momento sembra), bisogna chiedere che ne è della tanto sbandierata "partecipazione" e specialmente di convenzioni internazionali sottoscritte come come quella di Arhus, per esempio..

"...La Convenzione deriva dal Principio 10 della Conferenza di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, che dichiarava che ogni individuo deve avere accesso alle informazioni che riguardano l’ambiente in possesso dalle autorità pubbliche. Essa si basa su tre elementi: la determinazione di regole e le richieste ai governi di rendere disponibili le informazioni sull’ ambiente; la definizione di gruppi di interesse che partecipino ai processi decisionali e il diritto del pubblico di rivolgersi alla giustizia e ai provvedimenti giudiziari nei confronti dei governi per non aver adempiuto gli obblighi legali della Convenzione"

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=41541 Segreto di Stato: il nuovo regolamento D.P.C.M. 08.04.2008, G.U. 16.04.2008   Emanate le nuove norme in materia individuazione di informazioni, documenti, atti, attività e luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.E' quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90, il quale, "in attuazione dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".In particolare, il provvedimento individua quali interessi supremi da difendere con il segreto di Stato:
  • l'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
  • la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
  • l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;
  • la preparazione e la difesa militare dello Stato.
(Altalex, 15 maggio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.(GU n. 90 del 16-4-2008)IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme relative al segreto militare" e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;

Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;

Ritenuta la necessita' di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Ritenuta la necessita' di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Art. 2.

Segreto di Stato e classifiche di segretezza
1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.

2. Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 3.

Criteri
1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:

a) l'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;

b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;

c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

2. Ai fini della valutazione della idoneita' a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.
Art. 4.

Limiti
1. In sede di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale.Art. 5.

Materie di riferimento
1. Ferma restando la necessita' di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.Art. 6.

Apposizione
1. L'apposizione del segreto di Stato e' disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza.

3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 7.

Conservazione del segreto di Stato
1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilita' dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita' di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.

2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.
Art. 8.

Stati esteri ed organizzazioni internazionali
1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).Art. 9.

Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attivita' che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche.

Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.

3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o consultazione.
Art. 10.

Accesso
1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano gia' coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.

2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonche' meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualita' soggettiva del richiedente ed alla finalita' per la quale l'accesso sia richiesto.

3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso puo' esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.
Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.

Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi

Allegato 1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;

2. la tutela della sovranita' popolare, dell'unita' ed indivisibilita' della Repubblica;

3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonche' di spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonche' la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalita' organizzata e dello spionaggio;

4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operativita' di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;

5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita' nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;

6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonche' la difesa civile e la protezione civile, nonche' di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;

7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;

8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, nonche' le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita' informative, le modalita' e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;

10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche' di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;

13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;

14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;

15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;

16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonche' le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;

17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;

18. la mobilitazione militare e civile.
 
Commenti (7) >> feed
link a una descrizione sintetica della Convenzione di Arhus
scritto da msirca, maggio 16, 2008

http://peppecarpentieri.wordpress.com/2007/04/27/uno-strumento-per-i-cittadini-per-le-dispute-ambientali-la-convenzione-aarhus/

Ovviamente il documento originale esteso della Convenzione di Arhus (l'Italia è stata fra i primi a sottoscrivere)è facilmente reperibile in internet

Corsi e ricorsi storici, un regio decreto rispolverato
scritto da Cirano, maggio 19, 2008

(un commento trovato in rete)
....da quello che posso capire sembrerebbe che tutta la manovra sia finalizzata a spianare la strada per la realizzazione dell'impianto di smaltimento (in realtà solo di stoccaggio) "di superficie" per le scorie nucleari (quello che volevano fare a Scansano, tanto per capirci) che, a sua volta, e propedeutico per il rilancio in grande stile del nucleare in Italia.
Una "curiosità": cercando su Google ho scoperto che le centrali per la produzione di energia erano state inserite fra gli impianti sottoposti a segreto militare anche nel Regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. Ma eravamo in piena guerra...
Di seguito un breve articolo apparso su Umanità nova della scorsa settimana.


**Il governo Prodi ci ha lasciato un’ultima eredità di cui avremmo fatto volentieri a meno. Con un decreto entrato in vigore il primo maggio “gli impianti civili per la produzione di energia” sono stati inseriti nell’elenco dei luoghi che possono essere coperti da segreto di stato (1). Leggendo il regolamento governativo si viene a sapere che in caso di timori per la “sicurezza degli interessi supremi dello stato”, stabiliti dal presidente del Consiglio dei ministri su indicazione della branca di coordinamento dei servizi segreti, gli impianti energetici passeranno dal controllo della ASL e dei Vigili del fuoco a quello di “autonomi uffici di controllo”. Il personale di questi uffici, che saranno costituiti a “livello centrale” dalle amministrazioni interessate, non avrà più alcun obbligo di informazione nei confronti delle autorità sanitarie (ASL) e di sicurezza (Vigili del fuoco).

Il testo del regolamento è solo apparentemente vago: cosa potrà essere coperto da “segreto di stato”? “le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate”. Cioè tutto quello che riguarda l’impianto indicato. L’esempio francese dimostra che con la scusa di preservare gli interessi nazionali, lo stato si prepara a negare l’accesso a tutti i documenti che riguardano le installazioni nucleari civili e, più in generale, di tutte le infrastrutture energetiche e comunque strategiche (2).

Una conferma ai timori di collegamenti fra l’eredità lasciata da Prodi e il rilancio del nucleare ci viene data da una autorevole fonte: il giornale della confindustria (3). In un articolo, evidentemente frutto di notizie di “prima mano”, il giornale padronale ci spiega che il regolamento costituisce “una corsia preferenziale, un po’ nascosta ma proprio per questo più rapida. Potrà servire a risolvere finalmente il problema del deposito unico per lo smaltimento delle scorie nucleari italiane. In nome del segreto di stato. Che consentirà di dire basta alle defatiganti mediazioni, alle insurrezioni locali, ai tormenti senza fine che hanno cancellato ogni progetto pensato per mettere in sicurezza le nostre scorie”. Il regolamento applicativo potrà “facilitare il passo propedeutico a qualunque ipotesi di ritorno operativo al nucleare italiano: la soluzione, appunto, dell’annoso problema della conservazione e del trattamento in una struttura dedicata del materiale radioattivo conservato provvisoriamente nelle strutture delle vecchie centrali nucleari fermate dal referendum del 1987”. A questo punto è fin troppo facile il collegamento fra il regolamento entrato in vigore il primo maggio e le precedenti mosse del governo Prodi che nell’ottobre 2007 aveva previsto l’individuazione di un unico sito “di superficie” e nel febbraio 2008 aveva nominato la commissione incaricata di individuare tale sito. Sul luogo dove portare e trattare le scorie nucleari italiane, che sarà ancora “provvisorio” visto che di trovare un sito “geologico definitivo” non se ne parla nemmeno, il giornale della Confindustria lancia una ipotesi che visto il tono dell’articolo ci deve far drizzare le orecchie: “molti dei centri operativi dell’ENEA sono già ampliamente blindati …E la riservatezza in questo caso, potrebbe essere gestita con regole e prassi già consolidate. Ciò vale per tutta la “filiera”: dagli iter autorizzativi al monitoraggio, dalla costruzione alla logistica”.

Nei prossimi mesi vedremo quale sarà il sito scelto dal governo Berlusconi sulla base di quanto predisposto dal governo Prodi. Si apre una battaglia importante. Prepariamoci.



A. Ruberti

(1) E. Magrini, Le centrali del segreto. Primo atto della lobby nucleare?, Carta, 23 aprile 2008. Si tratta del regolamento di applicazione dell’articolo 39 della legge 124 del 3 agosto 2007 (riforma dei servizi segreti e del segreto di stato). Al punto 17 dell’allegato al decreto sono inseriti anche gli “stabilimenti civili di produzione bellica” e “ogni altra infrastruttura critica”. In pratica anche le grandi opere di comunicazione, come le TAV, potrebbero essere coperte da segreto di stato.

(2) Il portavoce della rete “Sortir du nucleaire”, Stephane Lhomme, è stato convocato dalle autorità di polizia di Levallois-Perret che lo hanno incriminato per la diffusione di un documento “riservato” riguardante il progetto di centrale EPR. (Reuters, 28 aprile 200smilies/cool.gif

(3) Federico Rendina, Esteso all’energia il segreto di stato, Il Sole-24 ore, 9 maggio 2008**



mazzate al popolo inquinato ma bravissimo con il vassoio d'argento
scritto da msirca, maggio 22, 2008

Segreto di Stato per il deposito di scorie nucleari
Come ultimo atto il Governo uscente di Romano Prodi ha esteso il segreto di Stato sull'individuazione del sito unico di stoccaggio delle scorie nucleari. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2008 n°90, ad elezioni praticamente perse, ed è entrato in vigore dallo scorso 1° maggio nel silenzio quasi completo dei mass media italiani (giornali, tv, stampa) che non hanno dato importanza alla notizia. La notizia si apprende da un articolo del quotidiano di economia e finanza Sole24Ore del 9 maggio 2008.

I cittadini non dovranno essere informati
Il provvedimento firmato da Romano Prodi faciliterà l'individuazione del deposito di stoccaggio delle scorie nucleari in Italia. Il segreto di Stato è stato esteso agli impianti civili di produzione dell'energia. La costruzione di una centrale nucleare o del deposito di scorie potrà quindi essere coperta dal segreto di Stato e nessun cittadino avrà legalmente diritto di sapere cosa accade dietro le aree recintate. Nei luoghi coperti da segreto di Stato non potranno accedere nemmeno le aziende sanitarie locali per effettuare i normali controlli che saranno realizzati da speciali uffici autonomi. I Comuni e le amministrazioni locali non potranno comunicare informazioni, documenti, luoghi e attività in cui saranno stoccate le scorie radioattive. Persino la motivazione della scelta dei siti sarà coperta dal segreto di Stato.

Gli scenari possibili
Grazie al decreto di Romano Prodi, emanato in piena ordinaria amministrazione ad elezioni già concluse, il governo Berlusconi potrà utilizzare il segreto per individuare il sito. Molto probabilmente per ridurre le proteste dei cittadini sarà realizzato in strutture militari già esistenti oppure in strutture dello Stato (es. gli attuali centri Enea). Non è dato saperlo. Del resto con il segreto di Stato già tirare ipotesi come stiamo facendo in quest'articolo potrebbe essere considerato reato se dovessimo avere ragione. L'ipotesi nasce dalle considerazioni dell'articolo del Sole24Ore sopracitato che tali strutture dello Stato sono già inaccessibili e chiuse al pubblico.

Le nostre conclusioni
Pur avendo partecipato al caso Scanzano Jonico questo sito non ha mai negato l'utilità di un possibile ritorno al nucleare in Italia in nome della diversificazione del mix energetico e la necessità di mettere in sicurezza tutto il materiale radioattivo italiano di Ia, IIa e IIIa categoria. Ma farlo in questo modo, negando il diritto dei cittadini al confronto e alla concertazione, lascia in sé una grande amarezza.

Andrea Minini
Associazione ECOAGE



news controverse quanto vi pare ma...
scritto da msirca, maggio 22, 2008

(insisto a postare commenti su questa strabiliante notizia che è già legge operativa dello Stato; news controverse quanto vi pare ma... che non leggerete mai sui fogli di regime vale a dire quasi tutti e bipartisan)

NEWSCOMIDAD
www.comidad.org sotto la voce "Commentario" .

I GUERRIGLIERI E I GIORNALISTI DI DE GENNARO

Fra i commentatori ufficiali si è diffusa una sorta di nostalgia per la cosiddetta "sinistra radicale", con una serie di interrogativi annessi, tra i quali il chiedersi se sia stato saggio liquidare delle formazioni politiche che erano utili a fare da sponda propagandistica e da capro espiatorio per le colpe e i ritardi più svariati.

La questione è mal posta, dato che il colonialismo non esprime un pensiero politico, ma solo slogan; e non agisce in base a considerazioni strategiche, ma si muove seguendo schemi elementari - per quanto subdoli -, secondo i quali si è fatti fuori non quando si costituisce un pericolo, bensì non appena si cessa di esserlo. Questa è la storia di un Saddam Hussein, che accetta di smantellare i suoi missili a testata chimica e quindi subisce l'invasione. Ma, in Italia, è anche la storia di un Moro, ucciso dopo aver rinunciato a denunciare la subdola ingerenza statunitense nella vicenda dello scandalo Lockheed; o di un Craxi, caduto dopo essere divenuto osservante filo-americano, da filo-arabo che era.

Il segnale politico della liquidazione della cosiddetta "sinistra radicale", è stata la sua supina accettazione della nomina dell'ex capo della polizia De Gennaro a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti a Napoli. Il segretario dei Comunisti Italiani, Diliberto, manifestò in quella occasione la sua cattiva coscienza in modo freudiano: si mise a fare battute razzistiche sul sangue di San Gennaro, mentre era evidente che la sua vera preoccupazione era per quello che avrebbe combinato De Gennaro.

L'incarico ad un provocatore di professione come De Gennaro, ha immediatamente sortito i suoi prevedibili effetti, per cui Napoli, oltre all'emergenza rifiuti, ora deve subire anche un'emergenza di ordine pubblico. L'informazione ufficiale si è incaricata di narrarci le mirabolanti imprese di presunti "abitanti delle periferie napoletane", trasformatisi di colpo in provetti guerriglieri che assaltano i campi Rom con tattiche militari da accademia. Anzi, alcuni giornali locali avevano persino anticipato gli eventi di alcuni giorni, spiegandoci nei dettagli i preparativi delle varie guerriglie e insurrezioni di Chiaiano e di Ponticelli.

Dall'uomo che aveva prima organizzato i falsi scontri al G-8 di Genova, per poi trarne il pretesto dei famigerati massacri, non ci si poteva aspettare di meno, ed a questo punto il vero problema è solo di capire cosa stiano coprendo queste false emergenze. È ovvio che la presenza a Napoli del molo in cui stazionano i sommergibili nucleari statunitensi pone l'esigenza di avere a disposizione dei siti in cui smaltire le scorie e, di conseguenza, richiede un territorio sotto il pieno controllo coloniale.

Inoltre la fedeltà a tutta prova da parte di De Gennaro al padrone statunitense, è nota da sempre, tanto che l'ex-presidente della Repubblica Cossiga, durante un'interpellanza parlamentare del novembre 2006 (di cui c'è anche un video su YouTube), lo definì, oltre che come "losco e sporco figuro", anche: "manutengolo della FBI americana".

In quella circostanza Cossiga stava difendendo i suoi amici del SISMI dagli sviluppi giudiziari del caso del sequestro dell'imam Abu Omar, che si erano trasformati in un bis dello scandalo Lockheed. La CIA, dopo aver costretto il SISMI a collaborare al sequestro, aveva provocato una fuga di notizie per farlo mettere sotto inchiesta dalla magistratura italiana. A gestire le intercettazioni giudiziarie c'era, ovviamente, l'uomo di fiducia degli USA, cioè il solito De Gennaro. In questo modo la CIA, dopo aver fatto il proprio comodo sul territorio ex-italiano, avrebbe ottenuto anche di far smantellare il braccio segreto di tutte le operazioni affaristiche dell'ENI, cioè appunto il SISMI. In quella circostanza Cossiga non ha commesso l'errore di Moro, e ha fatto capire che per salvare se stesso e gli affari dei suoi amici del SISMI e dell'ENI, era pronto anche a sputtanare gli Stati Uniti.

È interessante anche il motivo - o il pretesto - di quella famosa interpellanza di Cossiga, ottenere cioè dall'allora ministro degli Interni Amato la lista dei giornalisti stipendiati dal vertice della Polizia. Chissà quanti nomi di eroici cronisti delle finte emergenze, delle finte guerriglie e delle finte faide camorristiche che avvengono a Napoli, si trovano in quella lista.

Ancora non si sa se De Gennaro abbia concluso o meno la sua missione a Napoli, ma comunque è certo che i suoi padroni non rinunceranno ai servigi del suo talento di provocatore e del suo staff di guerriglieri e giornalisti.

22 maggio 2008

FLASH COMIDAD

LA "MONNEZZA", PER LEGGE, E' UN SEGRETO DI STATO
I siti per il deposito delle scorie nucleari, nuovi impianti civili per produzione di energia, centrali nucleari, rigassificatori, inceneritori/termovalorizzatori potranno essere coperti da segreto di Stato, lo prevede il decreto entrato in vigore il primo maggio, quindi del governo Prodi.
Il decreto numero 90 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2008. Prevede che: "Nei luoghi coperti dal segreto di Stato le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento".
"Le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione".
"Sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento".
L'articolo 261 del Codice penale prevede per chi rivela un segreto di Stato una pena non inferiore ai cinque anni di reclusione.

peggio che dittatoronzi da terzo mondo
scritto da , maggio 22, 2008

corrispondenza sul tema
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per fortuna sul tema della trasparenza sulle informazioni ambientali siamo in Europa.
C'è il richiamo del primo principio della Dichiarazione di Stoccolma, c'è la convenzine di Aarhus sull'accesso alle informazioni (principio di trasparenza e integrazione ambientale), la partecipazione del pubblico ai processi decisionali (principio i governance) e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (diritto alla salute e tutela della biodiversità)".
Forse con l'arroganza di prodino prima e quella del berlusca ora, vogliono farsi espellere dall'Europa, così governano meglio.
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----- Original Message -----
From:
To:
Sent: Thursday, May 22, 2008 1:51 AM
Subject: [Rete NoInc] IMPORTANTE.- DIRETTIVA UE


Come saranno applicabili queste sanzioni ad impianti sottoposti a segreto di
Stato (vedi Gazzetta ufficiale n.90 - 200smilies/cool.gif?
C'è da chiedersi come il provvedimento del Governo Prodi sia compatibile con i diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla UE. Non sarà il caso di cominciare a contestarlo?
Giro l'interrogativo su altri forum, vediamo se si riesce a parlarne.
-----

-------Messaggio originale-------

Da:
Data: 21/05/08 18.25.02

Oggetto: [ambiente_liguria] DIRETTIVA UE

Ambiente:Ue, sanzioni a chi inquina

(ANSA) - STRASBURGO, 21 MAG
- Si' definitivo da parte del Parlamento europeo alla direttiva Ue che
introduce sanzioni per i reati ambientali gravi in tutta l'Ue. Un
emendamento di compromesso precisa che la direttiva 'obbliga gli Stati a
prevedere sanzioni penali per gravi violazioni del diritto comunitario in
materia di protezione dell'ambiente'. Vanno perseguite attivita' 'illecite e
poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza'.


ancora una analisi sulla legge voluta da Prodi e sulla "militarizzazione" della Campania
scritto da msirca, maggio 23, 2008

Il governo Prodi “in articulo mortis” ha "licenziato" .... di una gravità eccezionale, il Dpcm 8 aprile 2008 (il testo è reperibile su http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-16&task=dettaglio&numgu=90&redaz=08A02488&tmstp=1211369804397 ).

Con la scusa di garantire le libertà ed i diritti costituzionali si istituiscono “Asl” segrete e parallele di cui potranno fare parte anche soggetti di pura fiducia del potere esecutivo, altre ad appartenenti alle Forze di Polizia o dell’Esercito (art 9), in spregio ed in violazione di quelle libertà e diritti che si vorrebbe tutelare.

Ricordo che gli appartenenti alle Asl che svolgono funzioni di vigilanza sono Pubblici ufficiali ed Ufficiali di polizia giudiziaria, e sono pienamente inseriti nelle Istituzioni.

Gravissimo è inoltre includere nelle strutture oggetto di segreto di stato anche strutture civili, con ampie discrezionalità (a meno che si non voglia ammettere che siamo in "stato di guerra", peraltro non formalmente dichiarata ai sensi della nostra Carta Costituzionale")

La legge istitutiva del SSN già prevedeva l’esclusione, giustificabile, almeno in parte, delle strutture militari, dalle competenze del SSN. , e quindi creare strutture del SSN e del Corpo dei Vigili del Fuoco "parallele", è ingiustificabile e non risponde nemmeno a esigenze "militari "(i Corpi militari hanno già proprie competenze e proprie struttute tecniche autonome), non mi risulta, inoltre, che esistano negli USA (che ha molti più "servizi segreti" di noi) una EPA o un NIOSH "paralleli e segreti".

A questo si legano gli ultimissimi provvedimenti del governo (attuale) sulla "militarizzazione" dei siti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti campani.
A dimostrazione di un "supergoverno" assai trasversale?
Direi di attivarci in ogni sede legittima per denunciare questo testo e chiederne l’abrogazione.

Salute

Michelangiolo Bolognini


Umberto Guidoni (PDCI) sul segreto di stato sui siti....
scritto da msirca, maggio 27, 2008

NEWS UPDATE
FROM THE GUE/NGL GROUP
di Umberto Guidoni (PDCI)
Segreto di Stato esteso agli impianti civili per produzione di energia

Bruxelles, 27/05/2008

Umberto Guidoni, europarlamentare Pdci, ha presentato un'interrogazione prioritaria alla Commissione europea per chiedere se il Dpcm che allarga il campo d'applicazione del segreto di Stato ad una lunga serie di infrastutture critiche tra le quali "gli impianti civili per produzione di energia " (siti per il deposito delle scorie nucleari, centrali nucleari, rigassificatori e inceneritori) non sia in contrasto con la direttiva europea che disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale.


di seguito il testo integrale dell'interrogazione

Il 1° Maggio 2008 in Italia è entrato in vigore il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che allarga il campo d'applicazione del segreto di Stato, in nome della tutela della sicurezza nazionale, ad una lunga serie di infrastutture critiche tra le quali "gli impianti civili per produzione di energia". Questo significa che i siti per il deposito delle scorie nucleari, nuovi impianti civili per produzione di energia, centrali nucleari, rigassificatori, inceneritori/termovalorizzatori potranno essere coperti da segreto di Stato. Segreto che si estende anche agli iter autorizzativi, di monitoraggio, di costruzione e della logistica di tutta la filiera.

Si legge nel Dpcm: "nei luoghi coperti dal segreto di Stato le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento" e le amministrazioni "non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno facoltà di rivolgersi per ausilio o consultazione". Di fatto vengono poste sotto il segreto di Stato anche le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti e le attività attinenti alle materie di riferimento. In altre parole un vero e proprio divieto di divulgazione, in quanto chiunque dovesse rendere noto, per esempio, l'esistenza di una discarica di scorie nucleari nel proprio comune, rischierebbe fino a cinque anni di reclusione (art. 261 del Codice penale).

Considerando la direttiva n. 2003/4/CE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea in data 28 Gennaio 2003 che disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, non ritiene, la Commissione, che questo decreto italiano sia in contrasto con la direttiva di cui sopra?



Non ritiene la Commissione, in virtù dell'art. 4 della direttiva 2003/4/CE, di dover attuare azioni politiche e verifiche tecniche nei confronti di questo decreto per garantire l'accesso del pubblico all'informazione ambientale?


Ufficio Stampa Umberto Guidoni

Marco Furfaro

www.umbertoguidoni.org


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