Province vassalle delle lobbies dell'inquinamento
Scritto da msirca   
sabato 31 gennaio 2015
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7. Sempre in via preliminare, il Collegio riscontra che non sono state riproposte da Scarlino Energia

nel presente grado di giudizio specifiche questioni inerenti l’ammissibilità del ricorso in primo grado da parte del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino: e in conseguenza di ciò tale parte conserva la sua attuale legittimazione di parte appellante, anche in considerazione della sua natura di ente esponenziale.

8.1. Tutto ciò premesso, gli appelli in epigrafe vanno accolti avuto riguardo – in via assorbente - a quanto qui di seguito esposto.

8.2. Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Comune di Follonica, mediante il suo consulente, ha infatti contestato con relazione dd. 22 giugno 2012 nel corso dell’istruttoria lo studio di Scarlino Energia in quanto risalente al 2007, ossia ad epoca risalente rispetto a quella dell’impugnata autorizzazione: dalla medesima relazione, si evince che, per quanto attiene alle concentrazioni di diossine e DL-PCB, “tutti i valori nei campioni di latte sono superiori ai valori nelle zone di controllo” e che “su sei campioni nelle zone sensibili uno è superiore al limite AL e uno è pari al limite, quindi il 30% dei valori di PCDD/PCDF TEQ è uguale o superiore al limite AL” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione cit.).

Inoltre, a pag. 18 della relazione del Comune si afferma che - con riferimento al carico corporeo di PCB diossina - il raffronto con quanto disponibile presso il Center for Disease Contro (CDC) di Atlanta, ossia il laboratorio mondiale per l’analisi di sostanze dioxin like, consente di acclarare che per i teq totali i valori della popolazione di Follonica e di Scarlino arrivano a oltre 45 ppt contro i 6,7 della popolazione femminile della popolazione degli Stati Uniti.

Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.

Inoltre, da elementi ben più recenti e parimenti acquisiti agli atti dei procedimenti di primo grado (nota dell’Azienda U.S.L. n. 9 Prot. n. 33542 dd. 7 settembre 2012), consta che “gli inquinanti che sono stati emessi in maniera significativa dalle industrie presenti sul territorio risultano … idrocarburi, policiclici aromatici e diossine, la cui sorgente emissiva industriale più importante è l’inceneritore di Scarlino Energia.

Pertanto, a fronte delle numerose e documentate circostanze di sforamento dei vari valori di riferimento per l’inquinamento, sia dell’aria che dei corpi idrici presenti in loco, l’affermazione di carattere generale del soggetto proponente l’iniziativa (secondo la quale “nella sostanza non verranno apportate sostanziali modifiche ai processi degli impianti come attualmente configurati”: cfr. Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica, pag. 1 e ss) doveva essere seguita da una specifica attività istruttoria, in ordine agli effettivi agenti inquinanti già presenti e alla potenziale incidenza che su di essi si sarebbe potuta riscontrare a seguito dello svolgimento dell’attività, oggetto delle istanze della società.

Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.

Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.

Anche tutta l’istruttoria relativa alle condizioni del Canale Solmine va rifatta considerata inadeguata, stante la rilevata concentrazione ab origine di PCDD e PCDF dei fanghi dell’impianto di trattamento di scarico in misura superiore di almeno due ordini di grandezza rispetto a quella rilevata per gli altri scarichi presenti nel canale emissario da parte dell’A.R.P.A.T, nonché le parimenti rilevate concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici in misura comunque superiori a quelle consentite e le morie di pesci (1° dicembre 2012) determinate dalla mancanza di ossigenazione e dall’aumento della temperatura dell’acqua, ragionevolmente incrementabile – quest’ultima - per effetto dell’apporto dato dall’inceneritore.

L’equivoco di fondo risiede comunque nella circostanza che non già il Canale in questione è considerato negli elaborati di Scarlino Energia “corpo idrico ricettore”, bensì il mare nel quale esso sfocia, con evidente elusione della definizione contenuta nell’art. 74, comma 2, della lett. h) del D.L.vo 152 del 2006.

Né la disponibilità al riguardo di dati circa l’inquinamento di tale corpo idrico in misura più o meno compatibile ai limiti normativamente previsti, rinveniente da misurazioni successive al rilascio dell’A.I.A., possono obliterare la necessità del rifacimento dell’istruttoria relativa alle condizioni del corpo idrico medesimo, dovendo anche in tal caso dal fondamentale diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. discendere un’azione amministrativa che determini il rilascio dell’A.I.A. solo in condizioni che ab origine rigorosamente si accertino come prive di qualsivoglia pericolo per la salute umana, ovvero non ulteriormente peggiorabili per effetto dell’impianto progettato.

9. Per le ragioni che precedono, i ricorsi di primo grado risultano procedibili e fondati, il che comporta l’annullamento degli atti impugnati.

La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Vanno, peraltro, poste solidalmente a carico della Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia S.r.l. le somme corrisposte nei due gradi di giudizio a titolo di contributo unificato, a’ sensi dell’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie – previa loro riunione (ricorsi: R.G. 228 del 2013 e R.G.4666 del 2014)- e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie i ricorsi proposti in primo grado e annulla i provvedimenti con essi impugnati.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Pone solidalmente solidalmente a carico della Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia S.r.l. le somme corrisposte nel presente grado di giudizio a titolo di contributo unificato, a’ sensi dell’art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 (...)
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