"INCENERITORE DI CASE PASSERINI“ COME AL SOLITO NESSUNA RISPOSTA!
Scritto da msirca   
mercoledì 12 febbraio 2014

  Il Coordinamento dei Comitati della Piana dell’A.T.O. Toscana Centro, Italia Nostra Toscana, Medicina Democratica Coordinamento regionale toscano e Rete Rifiuti WWF Toscana

    

Osservazioni delle Associazioni e dei Comitati allo Studio di Impatto Ambientale

dell’inceneritore di CASE PASSERINI

 

 

 

  a)-CAMBIATE  LE REGOLE DEL GIOCO  IN CORSA, CON UNA LEGGE         AD   HOC.     

  A seguito della Conferenza dei Servizi per la V.I.A. sull’inceneritore di Firenze - Case Passerini la Ditta Q-Thermo (Quadrifoglio + Hera) ha presentato le integrazioni richieste, nel dicembre 2013 come pure delle controdeduzioni alle osservazioni presentate .
 

Si deve NECESSARIAMENTE premettere che la Regione Toscana con l’inserimento dell’art 17 bis nella L. n. 25/1998 (il regalo di Natale della Legge finanziaria n. 77 del 24.12.2013) ha cambiato le regole del gioco! 

Tale norma, pensata appositamente per gli impianti d’incenerimento di rifiuti con recupero energetico, prevede che gli stessi possano essere autorizzati in termini di solo carico termico nominale complessivo, ad integrazione di quanto prevedono i Piani provinciali dei rifiuti.

  La Regione per essere sicura che fosse chiaro che la Legge si applica anche (e soprattutto) per l’impianto di Case Passerini precisa che la stessa si applica anche “ai procedimenti già avviati senza la necessità d’integrazione e modifica della pianificazione vigente”.

Questo comporterà che a fronte di quanto prevede la Pianificazione provinciale che fissa il quantitativo di rifiuti in ingresso a 136.760 tonnellate/anno, con l’artifizio della Legge natalizia potranno essere accolti (come chiedeva a gran voce ed in tutte le sedi istituzionali la Q.Thermo) 198.400 tonnellate/anno………e tutto questo in barba a qualsiasi programmazione con un semplice colpo di penna si supera il grande problema emerso nella prima conferenza dei Servizi e che bloccava l’iter.

Tanto è stato espressamente richiesto da Qtermo che, i primi di dicembre, nella risposta alle osservazioni ha affermato espressamente che, ove l’ampliamento non fosse stato concesso, avrebbe abbandonato l’iniziativa e avrebbe intrapreso“ le necessarie iniziative a salvaguardia degli investimenti fin qui effettuati”

 

b)-LA V.I.S  NON E’ PIU’ UTILIZZABILE

 

Un altro aspetto IMPORTANTE è che a questo punto, con la “genialata” di alzare l’asticella da 136.000 a 198.000 tonnellate/anno, tutta la Valutazione di Impatto Sanitario (la V.I.S.), già indebitamente piegata ad una scelta precostitutita (l’inceneritore nelle piana ad ogni costo) non è più utilizzabile in quanto sono stati stravolti tutti i presupposti!!

 

Premesso quanto, di seguito riportiamo una sintesi sui contenuti delle integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale del nuovo Inceneritore di Case Passerini:

 

c)-NUOVA AIA e REVISIONE DELLA SIA o SI RIMANE A 1376.760   tonnellate/anno!    

 

Ø       Se la modifica della normativa regionale, in tema di quantitativo da autorizzare, viene accolta dalla Conferenza dei Servizi, necessariamente occorre che la ditta presenti una nuova domanda di AIA nonché una completa revisione dello SIA per tutti gli aspetti modificati per effetto della variazione quantitativa (trasporto dei rifiuti e dei residui, additivi di abbattimento, eventuali modifiche nella entità e caratteristiche delle emissioni ecc). Oppure non accogliere la modifica di legge ed autorizzare per 136.760 tonnellate/anno. Ancorché, anche il tal caso, senza i legittimi presupposti ( p.es non si vogliono esaminare  le alternative  strategiche e tipi di impianti di trattamento diversi dal’inceneritore)

 

d)-INCONGRUENZE SUL FATTORE DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Ø       Sul calcolo del fattore di produzione di energia (per la richiesta della ditta di operazione di recupero energetico R1), continuano le incongruenze e le mancate spiegazioni. Ma i dati forniti dalla Ditta, interpolati con il fattore di produzione di energia di 0,70 kWh/t di rifiuto incenerito e la quantità dei rifiuti prevista per Firenze, danno INESORABILMENTE un indice di efficienza energetica di 0,555 e quindi inferiore al valore indice minimo di 0,65 che consentirebbe alla Ditta di richiedere l’autorizzazione!!

Ø       E’ pertanto evidente che l’impianto di incenerimento attua una operazione D10 cui può aggiungersi – al superamento della soglia minima della formula R1 – e nell’ambito degli obblighi generali di efficienza energetica anche l’operazione R1, ma l’inceneritore non può essere qualificato esclusivamente con l’operazione R1.

 

e)-TELERISCALDAMENTO

 

Ø       Sul teleriscaldamento la Ditta continua a ribadire che ha considerato la produzione e la cessione di calore nell’ambito del recupero energetico. Tale aspetto è sostanziale nell’ambito della procedura VIA-AIA, in quanto vengono a mancare i termini di mitigazione e/o compensazione degli impatti per l’utilizzo di calore ad utenze mentre invece la Ditta non sembra prevedere una utilizzazione nel progetto e dunque si avrebbe una dissipazione tramite il sistema di raffreddamento del ciclo termoelettrico.

 

f)-SI IMPORTERANNO  RIFIUTI?

 

Ø       Sulla provenienza dei rifiuti la ditta fa emergere il contrasto tra la rigidità impiantistica dell’inceneritore (sovradimensionato rispetto alle previsioni del Piano provinciale) e la produzione dei rifiuti da smaltire, ritenuta dalla stessa aleatoria. Anche in questo caso si evidenzia la volontà dell’impianto di volersi svincolare da un territorio predefinito di “fornitura” di rifiuti.

 

g)-IL PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI E’ UN OPTIONAL ? IL CSS NON E’ PER GLI INCENERITORI!

 

Ø       Quanto sopra trova ulteriori conferme nella volontà aziendale di ritenere il pretrattamento dei rifiuti un “servizio accessorio”, quasi una noiosa premura. E tutto questo trova conferma nella richiesta di voler ricevere nell’impianto l’intero flusso di combustibile solido secondario (CSS) attualmente prodotto “ dall’adiacente impianto” di Quadrifoglio (che peraltro NON risulta che lo produca!!). E a parte questo si evidenzia che la normativa prevede che l’utilizzo del CSS come combustibile è per poterlo avviare a combustione in centrali termoelettriche e/o a cementifici, infatti l’invio ad impianti di incenerimento ne farebbe decadere la qualifica di CSS!!

 

h)-DEL  CAMINO LA  V.I.S  NON SI E’ MAI OCCUPATA!

 

Ø       Sull’aspetto dell’altezza del camino (sollevato in Conferenza dall'ENAC) la Ditta continua ad essere generica nelle risposte, non prendendo in considerazione la richiesta, ma citando invece la VIS, che delle interferenze aeroportuali non si è occupata!

 

i)-LA BIODIVERSITA’?

 

Ø       Relativamente alle osservazioni sulla biodiversità non è stata data risposta alle gravissime questioni segnalate nelle osservazioni delle Associazioni a proposito degli impatti prevedibili sulle vicine aree SIR, SIC e ZPS ‘Stagni di Focognano’ e zona ‘Stagni di Gaine’, ecc. e sulle vicine aree poste attorno alla zona di intervento e immediatamente a ridosso del SIR, SIC e ZPS ‘Stagni di Focognano’ stagni per la riproduzione degli Anfibi e complessi di siepi campestri, ecc. nonché per la presenza di specie di popolazioni di Anfibi e Uccelli particolarmente protette ai sensi della L.R. 56/2000 e/o della Direttiva Europea “Habitat”.

 

E ciò nonostante che la normativa comunitaria ( direttiva Habitat) imponga la dimostrazione  della certezza che il  progetto non pregiudicherà l’integrità del sito. Certezza assolutamente non raggiunta .La Vis del 2006 stimava un raggio di impatto di almeno 2,5 Km; impatto che dunque interessa le  aree di rilevanza comunitaria in questione.

 

 

l) Ricaduta delle emissioni e salute

 

Ø       Su questo argomento il proponente conferma quanto già presentato nello studio di impatto ambientale pertanto rimangono invariate le considerazioni critiche già presentati (correttezza dello scenario meteo climatico considerato, delle “soglie di rischio accettabile” utilizzate per i diversi contaminanti). Su ricadute e salute QhThermo non ha nulla da “integrare” pertanto ogni valutazione in proposito dovrà basarsi esclusivamente su quanto presentato con l’istanza.

 

 

Firenze, 10 febbraio 2014

 

 

 

 

 

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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 12 febbraio 2014 )